Contratto Franchising: 6 aspetti a cui fare attenzione

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Penali, patto di non concorrenza, way out, e-commerce, ecco cosa esaminare bene prima di firmare un contratto franchising serio e trasparente.

Contratto franchising, l’argomento mi riporta alla memoria il titolo di un film, Il diavolo veste Prada: per introdurre questo articolo, infatti, sarebbe opportuno rimodulare il titolo di quel film in “Il diavolo veste 6 clausole”. Quando ci si affaccia al mondo del franchising, sia come affiliato sia come affiliante, è necessario che il rapporto sia serio e oltremodo chiaro.

Il contratto franchising è lo statuto legale alla base di qualsiasi rapporto e attività di affiliazione e firmare un contratto non deve essere un’azione portata avanti con leggerezza.

Il franchising è un contratto atipico, quindi non regolato espressamente dal nostro Codice civile, tuttavia la Legge 129/2004, i rinvii alle norme del Codice civile e la giurisprudenza hanno cristallizzato i requisiti della sua legalità. Ma avere un contratto franchising valido non vuol dire sempre che questo non nasconda insidie per il contraente spesso più debole, il franchisee. Per evitare complicazioni spiacevoli, nonché pericolose, è indispensabile chiedere la consulenza di esperti del settore che sappiano stendere al meglio un contratto, al fine di tutelare gli interessi di ambo le parti: franchisor e franchisee.

Quali sono, allora, le clausole che devono essere al centro dell’attenzione dell’affiliato?

1 Contratto franchising: e-commerce della casa madre

Spesso i franchisor dispongono anche di una piattaforma online di vendita di prodotti presenti negli store affiliati. Di fatto questo comportamento può causare uno sviamento della clientela dell’affiliato, relativamente all’area assegnatagli in esclusiva. In buona sostanza, il franchisor attraverso il negozio online potrebbe potenzialmente far concorrenza al franchisee. Quindi, come evitare questo problema? Il contratto franchising e/o il manuale operativo deve prevedere precisi protocolli commerciali che facciano dell’e-commerce franchisor un’opportunità di vendita anche per il franchisee. Quindi, cari potenziali franchisee, non accettate sic e sempliciter la clausola secondo la quale il franchisor può vendere liberamente attraverso il proprio e-commerce senza riconoscervi alcunché. A ogni buon conto, munitevi di esperti per regolamentare questi aspetti legali commerciali, perché proprio la scarsa precisione nella loro stesura è causa di equivoci, incomprensioni e contenziosi giudiziari.

2 Contratto franchising: le penali

Dal lato del franchisee sicuramente la questione più insidiosa è quella delle penali. In verità questa imposizione non deve far così paura, perché spesso il quantum delle penali è definito senza criterio logico e giuridico, ma in modo arbitrario. Infatti, la determinazione di una penale deve essere strutturata in correlazione all’inadempimento dell’affiliato e all’eventuale danno che l’affiliante potrebbe subire, infatti è un istituto giuridico che fissa preventivamente l’ammontare di un eventuale risarcimento del danno. Contestate quindi penali con quantum “sproporzionati” che, paradossalmente, in certi casi e in occasione di contenziosi, rischiano di essere annullate.

3 Contratto franchising: il patto di non concorrenza

Il Codice civile regola quello che viene definito “patto di non concorrenza”, che consente all’affiliante di garantirsi la “fedeltà” dell’affiliato anche dopo la cessazione del contratto di franchising. La clausola deve avere una durata prevista e soprattutto una delimitazione territoriale. Nel caso in cui l’efficacia del patto di non concorrenza vada oltre la durata naturale del contratto franchising, l’affiliato potrebbe avere diritto a un indennizzo per la limitazione della sua iniziativa economica. Quindi, di norma, non accettate un patto di non concorrenza che vada oltre la durata del contratto franchising.

4 Contratto franchising: il recesso o way out

Altro tasto sensibile del contratto franchising è quello del recesso dal contratto. L’affiliato franchising deve godere di una exit indolore nel caso in cui l’attività non presenti performance adeguate e segni un cattivo andamento. Inoltre, dovrebbe essere possibile recedere dal contratto franchising qualora i numeri e i modelli economici non consentano la sostenibilità dell’attività stessa. In questo caso l’affiliato franchising non sarebbe tenuto a pagare l’eventuale penale.

5 Contratto franchising: obblighi dell’affiliante

Sempre seguendo i principi di chiarezza e determinatezza, l’affiliato deve pretendere quelli che sono i precisi compiti dell’affiliante. È fondamentale, in sede di lettura del contratto franchising, comprendere quale sia la reale entità di ciò che l’affiliante vi promette. Se nel contratto franchising, ad esempio, sono previsti corsi di formazione, occorre essere informati sulla loro durata, sul luogo dove si svolgeranno e su chi avrà il compito di condurli. Parimenti, se vengono offerti servizi di marketing e comunicazione, sarà importante comprendere quali e quanti saranno gli aiuti in tal senso: sono previste grafiche per materiale pubblicitario? Stampe? Consulenze e assistenza telefonica? Presenza della casa madre durante eventi importanti? L’affiliante deve presentare una chiara determinazione quantitativa e qualitativa dei suoi obblighi a scanso di qualsiasi falsa aspettativa.

6 Contratto franchising: durata del contratto franchising

In media un contratto franchising può durare tra 3 e 9 anni. In Italia la durata media è 6 anni. Non esiste una regola precisa, l’elemento chiave che stabilisce la durata del contratto è la considerazione del tempo necessario all’affiliato per raggiungere il break even e il ritorno dell’investimento. Quindi, attenzione, una durata non è semplicemente una questione formale prevista dal contratto franchising, ma deve essere coerente al modello di business cui si è data fiducia.

 

Articolo a cura di Davide D’Andrea Ricchi
Docente di Franchising presso Il Sole 24 ore, nei master post laurea in Marketing, Comunicazione e Digital Strategy e Retail & Consumer Management, consulente di direzione dal 2005, titolare di Sviluppo Franchising – www.sviluppofranchising.com Co-founder di One Day Training – Formazione express.